Legge applicabile e foro competente

Condizioni generali di Assistenza, Manutenzione e Riparazione Attrezzature

1. Premesse e Generalità

1.1      Scubadiving  S.a.s. (C.F. 03429170750 REA –), con sede legale in Otranto (LE) 73028 , Via del Porto n. 1 (“SCUBADIVING”) è una società attiva nel settore subacqueo.

1.2      Scubadiving è altresì dotata di una struttura che offre un servizio di Assistenza Tecnica, manutenzione e riparazione di tutte le attrezzature subacquee.

1.3     La funzione delle presenti CGA è quello di regolare i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza e riparazione da parte di SCUBADIVING richiesti dal cliente (“Cliente”).

1.4      Una volta sottoscritte per accettazione dal Cliente, le CGA regoleranno tutti i successivi futuri rapporti contrattuali che si formeranno tra SCUBADIVING ed il Cliente aventi ad oggetto la manutenzione, l’assistenza e la riparazione non coperti di garanzia secondo quanto previsto dalle CGV, e ciò anche qualora le CGA non fossero espressamente richiamate nella documentazione contrattuale attraverso la quale si formeranno di volta in volta i singoli contratti.

1.5      Le CGA prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni di acquisto del Cliente, o su ogni altra previsione contenuta nei documenti del Cliente.

1.6      I termini definiti nelle CGA sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dalle CGA stesse. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

1.7      Le presenti CGA saranno ad ogni effetto da considerarsi come integralmente accettate dal Cliente qualora il medesimo le abbia sottoscritte.

2. Personale di SCUBADIVING

2.1      I Servizi di Assistenza saranno svolti dal personale dipendente di SCUBADIVING, da tecnici specializzati, o personale dei fornitori di SCUBADIVING adeguatamente formati ed informati sulle attività da svolgere.

2.2      Il Personale di SCUBADIVING svolgerà i Servizi di Assistenza in piena autonomia e salve esigenze di coordinamento con il Cliente o il suo personale, in nessun caso sarà tenuto sottostare a direttive del Cliente, fatte salve le indicazioni in tema di sicurezza dei lavoratori.

3. Obblighi di SCUBADIVING

3.1      SCUBADIVING  garantisce che i Servizi di Assistenza saranno eseguiti dal Personale di SCUBADIVING dotato di adeguata preparazione professionale e tecnica.

3.2      SCUABDIVING  svolgerà i Servizi di Assistenza con diligenza e facendo uso della migliore tecnica manutentiva.

4. Servizi di Manutenzione Programmata

4.1      La Manutenzione Programmata comprende tutte le attività specificamente elencate in un apposito programma di Manutenzione Programmata nel quale sono indicati quanto meno : (i) la natura e la tipologia degli interventi di manutenzione da eseguirsi da parte di SCUBADIVING; (ii) la cadenza temporale o i periodi di manutenzione; (iii) la durata complessiva del programma di manutenzione; (iv) eventuali condizioni particolari della Manutenzione Programmata; (v) il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni o complessivamente per l’intero programma di manutenzione, facendo eventualmente riferimento ai vigenti listini prezzi di SCUBADIVING  (“Programma di Manutenzione”).

4.2      Laddove, nel corso della Manutenzione Programmata il Personale di SCUBADIVING dovesse rilevare anomalie imputabili ad usura e/o a cattivo funzionamento, che non possono essere eliminate o risolte mediante gli interventi già inclusi nel Programma di Manutenzione, SCUBADIVING  informerà il Cliente affinché possa assumere le conseguenti determinazioni. Se richieste dal Cliente tali ulteriori interventi dovranno essere eseguiti quali interventi di Assistenza Straordinaria da richiedersi secondo quanto previsto dalle presenti CGA.

4.3      La Manutenzione Programmata verrà posta in essere nei giorni previsti nel Programma di Manutenzione, salvo diversi accordi scritti. La cadenza temporale degli interventi previsti nel Programma di Manutenzione è in ogni caso da considerarsi indicativa e non vincolante per SCUBADIVING.

5. Luogo di svolgimento dei Servizi di Assistenza

5.1      I Servizi di Assistenza verranno eseguiti da SCUBADIVING di norma presso la propria sede .

6. Garanzie e responsabilità di SCUBADIVING

6.1      Il Cliente, a pena di decadenza, dovrà dare comunicazione a SCUBADIVING della eventuale contestazione di non conformità dei Servizi di Assistenza resi mediante comunicazione scritta da inviarsi a SCUBADIVING entro 8 giorni dall’ultimazione di ciascun intervento di Manutenzione Programmata e/o di Assistenza, specificando le non conformità riscontrate e gli eventuali vizi o difetti rilevati.

6.2     Resta espressamente escluso ogni altro obbligo di garanzia sull’intervento di Manutenzione Ordinaria o di Assistenza Straordinaria rispetto a quello disciplinato dalle CGA e dalla legge.

6.3     Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra SCUBADIVING ed il Cliente, in nessun caso l’esecuzione dei Servizi di Assistenza potrà avere come effetto quello di far sorgere o di estendere una garanzia rispetto al buon funzionamento, il cui regime di garanzie resta regolato esclusivamente dalle CGV e dalle applicabili norme di legge.

6.4     SCUBADIVING sarà dunque responsabile esclusivamente della conformità dell’esecuzione dei Servizi di Assistenza alle pattuizioni contrattuali con il Cliente. Pertanto, SCUBADIVING è sin d’ora esonerata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per:
a)          mancato funzionamento dei prodotti per cause estranee all’esecuzione dei Servizi di Assistenza;
b)         mancato funzionamento dei prodotti a seguito di Servizi di Assistenza eseguiti da SCUBADIVING con riserva (intendendosi per tali i Servizi di Assistenza resi su richiesta del Cliente rispetto ai quali SCUBADIVING abbia manifestato riserva scritta in merito alla congruità, adeguatezza o correttezza dell’intervento richiesto dal Cliente rispetto alla natura del guasto o del malfunzionamento del Prodotto).

7. Durata e recesso

7.1      Le presenti CGA avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione delle stesse apposta in calce e resteranno valide:

7.2     Quanto alle attività di Assistenza Straordinaria, le CGA saranno applicabili a tutti gli interventi richiesti dal Cliente successivamente alla sottoscrizione delle CGA.

8. Trattamento dei dati personali

8.1     Con la sottoscrizione delle CGA le parti dichiarano di trattare quali autonomi titolari del trattamento i dati personali di persone fisiche di cui siano entrati in possesso a causa dell’esecuzione dei contratti regolati dalle CGA e si obbligano reciprocamente a trattare tali dati in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/279 e del D. Lgs n. 196/2003 e per le finalità necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi di Assistenza di cui alle presenti CGA.

9. Legge applicabile e foro competente

9.1      Le presenti CGA sono regolate dalla legge italiana, senza alcun riguardo alle norme di conflitto che potrebbero portare all’applicazione di una legge diversa da quella Italiana.

Le parti concordano che qualsiasi controversia che non sia possibile risolvere in via amichevole tra le parti, derivante dai contratti regolati dalle CGA, o dalle CGA stesse, tra le quali a titolo esemplificativo le controversie derivanti, dall’interpretazione, esecuzione, recesso o risoluzione dei contratti regolati dalle CGA o derivante dalla dedotta validità o invalidità di parti o della totalità degli stessi, così come per ogni altra controversia connessa o vicaria o occasionata dagli stessi o dalle CGA, avrà giurisdizione il Giudice italiano. Il Foro di Lecce avrà esclusiva competenza per territorio.